Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge, anche nel rispetto di quanto stabilito nel titolo V della parte seconda della Costituzione, si prefigge il fine di:

          a) valorizzare i piccoli comuni, attraverso sostegni e agevolazioni alle attività di carattere economico, sociale e culturale svolte nel loro territorio, nonché mediante l'ottimizzazione e l'incremento qualitativo e quantitativo dei servizi prestati, in modo da favorire anche la scelta della residenza o dimora abituale in tali comuni;

          b) valorizzare il patrimonio culturale, ambientale, rurale e storico dei piccoli comuni, in modo da favorire anche l'afflusso turistico in tali comuni.

      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle funzioni ad esse riconosciute dalle norme di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione e dei rispettivi statuti, anche speciali, possono definire ulteriori interventi, oltre a quelli previsti nella presente legge, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.